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Statuto

1. COSTITUZIONE E SEDE
Su iniziativa delle Associazioni di Categoria dell’Isola d’Elba – CNA, CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, COLDIRETTI, ASSOCIAZIONE ALBERGATORI, CONFINDUSTRIA, CIA, API LIVORNO - è costituito il Comitato per la iniziativa popolare di legge regionale per la fusione dei comuni esistenti all’Isola d’Elba - COMITATO PER IL COMUNE UNICO ALL’ISOLA D’ELBA, di seguito Comitato.
Il Comitato ha sede in Viale Manzoni, 1 c/o Palazzo della Provincia, (secondo piano), a Portoferraio.
Il Comitato è regolato dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dalle disposizioni del Codice Civile (artt. 36 – 42).
Il Comitato non ha scopo di lucro e tutte le attività vengono svolte dai soci a titolo gratuito.
Tutti coloro che condividano le finalità indicate di seguito possono collaborare –volontariamente ed a titolo gratuito – alle attività del Comitato.

2. FINALITA’ E SCOPI DEL COMITATO
Le finalità del Comitato sono:
provvedere alla redazione del testo di legge regionale di iniziativa popolare per la fusione dei Comuni esistenti all’Isola d’Elba e della necessaria relazione illustrativa;
promuovere una iniziativa popolare per una legge regionale per la fusione dei Comuni esistenti all’Isola d’Elba attraverso la raccolta delle almeno 5000 (cinquemila) firme necessarie, secondo quanto previsto dall’art. 74 dello Statuto della Regione Toscana;
partecipare all’esame istruttorio della proposta di legge presso i competenti organi della Regione Toscana;
promuovere la discussione pubblica sul tema della fusione dei comuni esistenti all’Isola d’Elba;
ampliare il numero dei propri aderenti al fine della maggiore diffusione della consapevolezza dei contenuti della proposta di legge popolare per la fusione dei Comuni esistenti all’Isola d’Elba.

3. SOCI
Possono aderire al comitato tutti i cittadini residenti nella Regione Toscana, i rappresentanti di Istituzioni, Associazioni, Sindacati, Enti, Fondazioni, Comitati con sede nella Regione Toscana.
Per essere ammessi alla qualifica di socio occorre presentare domanda al consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo può respingere le domande di ammissione a socio, senza l’obbligo di darne la motivazione.
Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera a maggioranza.

4. ORGANI DEL COMITATO
Gli organi del Comitato sono:
l’assemblea generale;
il consiglio direttivo;
Il Coordinatore del consiglio direttivo.

5. ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale è composta da tutti i soci aderenti al comitato che dovranno risultare dal libro soci tenuto presso la sede del comitato.
All’assemblea generale sono invitati tutti coloro che, pur non essendo soci, hanno dichiarato di condividere e di collaborare alle attività del comitato.

6. COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale:
valuta e approva il programma delle iniziative proposte dal consiglio direttivo;
delibera su qualunque argomento le sia sottoposto dal consiglio direttivo;
delibera sulle modifiche statutarie;
procede alla elezione dei membri del consiglio direttivo, nonché del Coordinatore;
delibera in ordine alla decadenza ed alla esclusione dei soci, su proposta del consiglio direttivo.

7. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal coordinatore del consiglio direttivo mediante convocazione da inviare a tutti i soci del Comitato, nelle forme ritenute più idonee.
L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno, e l’ora della convocazione.
L’assemblea generale, dopo l’elezione del consiglio direttivo e del Coordinatore ovvero contestualmente ad essa, deve essere convocata almeno per la prima valutazione ed approvazione del programma delle iniziative proposte dal consiglio direttivo.
Le assemblee sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei soci.
L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti è determinante il voto del Coordinatore del consiglio Direttivo.
Ogni socio può conferire ad altro socio delega per intervenire in assemblea generale, nessun socio può essere portatore di più di una delega.

8. CONSIGLIO DIRETTIVO
IL consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile, tale da assicurare la più ampia rappresentanza territoriale, delle Istituzioni, delle Associazioni di Categoria, delle espressioni organizzate della società civile, di personalità che, in ragione delle loro competenze, possano fornire un contributo utile al raggiungimento degli scopi del Comitato.
In seno al consiglio direttivo, al fine di assicurare una più efficace ed efficiente funzionalità dell’organo, possono essere attribuite deleghe specifiche.
Spetta al consiglio direttivo:
provvedere alla redazione del testo di legge regionale di iniziativa popolare per la fusione dei Comuni esistenti all’Isola d’Elba e della necessaria relazione illustrativa;
promuovere una iniziativa popolare per una legge regionale per la fusione dei Comuni esistenti all’Isola d’Elba attraverso la raccolta delle almeno 5000 (cinquemila) firme necessarie, secondo quanto previsto dall’art. 74 dello Statuto della Regione Toscana;
partecipare all’esame istruttorio della proposta di legge presso i competenti organi della Regione Toscana;
proporre e dare attuazione al programma di iniziative approvato dall’assemblea;
valutare le domande di adesione al comitato e sottoporre all’assemblea proposte di decadenza o di esclusione dei soci;
assumere le più opportune iniziative per il perseguimento degli scopi del Comitato;
dare esecuzione alle decisioni dell’assemblea.
Il consigliere od i consiglieri eventualmente a ciò delegati rispondono del proprio operato al consiglio direttivo che resta comunque l’unico responsabile nei confronti dell’assemblea generale e dei terzi.

9. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Coordinatore ogni volta che sia ritenuto necessario e almeno una volta ogni 30 (trenta) giorni, o su richiesta di almeno due quinti dei suoi membri, a mezzo di comunicazione scritta contenente l’elenco degli argomenti da trattare.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

10. IL COORDINATORE
Il Coordinatore del consiglio direttivo è il Coordinatore del Comitato.
A lui od, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Coordinatore, spettano i compiti:
di convocare e presiedere le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea;
di promuovere ogni attività volta a dare attuazione alle decisioni dell’assemblea generale e del consiglio direttivo;
di rappresentare il Comitato in tutte le occasioni pubbliche;
di eventualmente delegare uno o più consiglieri allo svolgimento di specifici compiti.

11. FONDO COMUNE
Eventuali spese iniziali del comitato, per iniziative in linea con gli scopi del medesimo, saranno ripartite tra i soggetti promotori.
Viene costituito un fondo comune per lo svolgimento delle attività del comitato.
Allo scioglimento del comitato il consiglio direttivo presenta all’assemblea il rendiconto.
Qualora sussistano fondi inutilizzati il consiglio direttivo propone all’assemblea la loro destinazione privilegiando il sostegno ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

12. MODIFICA DELLO STATUTO E SCOGLIMENTO
Ogni modifica del presente statuto o lo scioglimento del comitato dovranno essere deliberati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci effettivi presenti in assemblea generale.

Il giorno 3 febbraio 2011, nel corso della prima assemblea del Comitato è stato approvato il presente statuto ed è stato eletto il coordinatore nella persona di Gabriele Orsini.

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