Il meccanismo della iniziativa popolare di legge regionale
(A)
Il primo riferimento normativo è contenuto nella legge regionale toscana 62/2007 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) che all’art. 58 comma 1 sostiene:
“L’istituzione di nuovi comuni, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni delle denominazioni comunali è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo…”
(B)
Lo Statuto della Regione Toscana prevede all’art. 74 – compreso nel Titolo VIII dedicato alla “Partecipazione” – che
“Art. 74 (Iniziativa popolare)
1. L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.
2. I promotori sono ammessi all’esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione”.
(C)
Gli elettori che promuovono l’iniziativa – costituiti in Comitato – provvedono a proporre il testo di legge ed a raccogliere le 5000 firme necessarie entro 6 mesi dall’avvio della raccolta secondo le procedure previste di raccolta ed autenticazione (previste anch’esse nella legge R.T. 62/2007)
(D)
Raccolte le firme necessarie a sostenere la proposta di legge e presentata la proposta secondo la procedura prevista dal regolamento interno del Consiglio Regionale, la commissione consiliare competente, previa consultazione dei comuni interessati alla fusione, esprime parere referente.
(E)
Successivamente il Consiglio Regionale adotta un ordine del giorno esprimendo il proprio orientamento sui contenuti della proposta di legge.
In caso di orientamento contrario il Consiglio regionale esprime il proprio voto contrario sulla proposta di legge e la procedura si conclude.
In caso di orientamento favorevole all’approvazione della proposta di legge, il Consiglio Regionale delibera l’indizione del referendum – a cui partecipano tutti i cittadini residenti all’Isola d’Elba - sulla proposta popolare di legge regionale per la fusione dei comuni.
(F)
Il Presidente della Giunta Regionale - ricevuta la delibera del Consiglio favorevole alla indizione del referendum – indice con proprio decreto il referendum.
I Sindaci danno notizia agli elettori della votazione – almeno 45 giorni prima del suo svolgimento - con apposito manifesto.
(G)
Svolte in un unico giorno le procedure di voto, si proclama il risultato del referendum che viene pubblicato sul BURT ed è valido indipendentemente dal numero di elettori che vi hanno partecipato.
(H)
Il presidente del Consiglio Regionale convoca il Consiglio per le decisioni finali in ordine alla proposta popolare di legge regionale per la fusione dei comuni.


